IL PAGAMENTO DELL'ASCENSORE

IL PAGAMENTO DELL'ASCENSORE

L' articolo 1576 c.c. recita, come principio generale, “il locatore, ossia il proprietario, deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore, ossia dell'inquilino”.  Quindi, tutte le riparazioni di conservazione e di ordinaria manutenzione sono a spese del conduttore, mentre le spese straordinarie sono a carico del locatore.
Più dettagliatamente, secondo la L. 392/78 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) “sono tutte a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all' ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore”.
Nello specifico, le spese relative alla manutenzione e piccole riparazioni dell'ascensore, al consumo di energia elettrica ed illuminazione, e a ispezioni e collaudi spettano al CONDUTTORE, mentre le spese di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti e riguardanti l'adeguamento alle nuove disposizioni di legge sono a carico del LOCATORE.