IL PAGAMENTO
DELL'ASCENSORE

Più dettagliatamente, secondo la
L. 392/78 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) “sono tutte a carico
del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di
pulizia, al funzionamento e all' ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla
fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché
alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria
sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano
convenuto una misura inferiore”.
Nello specifico, le spese
relative alla manutenzione e piccole riparazioni dell'ascensore, al consumo di
energia elettrica ed illuminazione, e a ispezioni e collaudi spettano al
CONDUTTORE, mentre le spese di installazione e manutenzione straordinaria degli
impianti e riguardanti l'adeguamento alle nuove disposizioni di legge sono a
carico del LOCATORE.