IL PAGAMENTO
DELL'ASCENSORE
L' articolo 1576 c.c. recita,
come principio generale, “il locatore, ossia il proprietario, deve eseguire,
durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di
piccola manutenzione che sono a carico del conduttore, ossia
dell'inquilino”. Quindi, tutte le
riparazioni di conservazione e di ordinaria manutenzione sono a spese del
conduttore, mentre le spese straordinarie sono a carico del locatore.
Più dettagliatamente, secondo la
L. 392/78 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) “sono tutte a carico
del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di
pulizia, al funzionamento e all' ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla
fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché
alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria
sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano
convenuto una misura inferiore”.
Nello specifico, le spese
relative alla manutenzione e piccole riparazioni dell'ascensore, al consumo di
energia elettrica ed illuminazione, e a ispezioni e collaudi spettano al
CONDUTTORE, mentre le spese di installazione e manutenzione straordinaria degli
impianti e riguardanti l'adeguamento alle nuove disposizioni di legge sono a
carico del LOCATORE.